Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 novembre 1989 al 24 giugno 2014. Leggi il testo vigente →

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, le norme di attuazione che dovranno, fra l'altro, disciplinare le modalita' e i termini per l'elezione dei sessantacinque membri di cui alla tabella allegata alla presente legge e per le designazioni dei ventinove membri di cui all'articolo 4, comma 5. In occasione del rinnovo del CGIE, si provvedera' ove occorra, alla revisione della tabella allegata alla presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri.

Testo in vigore dal 11 novembre 1989 al 24 giugno 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-11-06;368~art17 · fonte su Normattiva