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Il CGIE e' presieduto dal Ministro degli affari esteri o, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato delegato ai problemi delle comunita' italiane all'estero. In caso di impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente rappresentante delle comunita' all'estero, di cui all'articolo 9, comma 1.
Testo in vigore dal 11 novembre 1989 al 15 luglio 1998
