S'intendono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' preferito il candidato piu' anziano, per esercizio professionale. Il Ministro per la grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, fa la proclamazione degli eletti e ordina che ne siano pubblicati i nomi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino del Ministero.

Testo vigente dal 31 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;577~art11 · fonte del testo