Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del Consiglio nazionale sara' fissata dal Ministro per la grazia e giustizia ed il Consiglio durera' in carica fino a tutto il mese di febbraio successivo alla scadenza di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. I membri dell'attuale Commissione amministratrice della Cassa del notariato cesseranno dalla carica all'atto dell'insediamento della nuova Commissione.
Testo vigente dal 31 agosto 1949
