Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del Consiglio nazionale sara' fissata dal Ministro per la grazia e giustizia ed il Consiglio durera' in carica fino a tutto il mese di febbraio successivo alla scadenza di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. I membri dell'attuale Commissione amministratrice della Cassa del notariato cesseranno dalla carica all'atto dell'insediamento della nuova Commissione.

Testo vigente dal 31 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;577~art14 · fonte del testo