((Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio)). Il giorno delle elezioni e' fissato dal presidente del Consiglio nazionale, il quale ne da' comunicazione almeno trenta giorni prima ai presidenti dei Consigli notarili. Questi provvedono a convocare i collegi mediante avvisi spediti per raccomandata a tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. Nel caso previsto dal comma quarto dell'articolo precedente, la data delle elezioni e fissata dal Ministro per la grazia e giustizia.

Testo vigente dal 8 agosto 1991

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1991

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 1949 al 8 agosto 1991. 8 parole aggiunte.

Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato aggiunto: e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-08-03;577~art8 · fonte del testo