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Tanto il Consiglio nazionale che la Commissione amministratrice della Cassa possono nominare un comitato costituito di tre o piu' dei propri componenti per lo svolgimento dell'attivita' di rispettiva competenza, entro i limiti determinati con l'atto di nomina o successivamente.

Testo in vigore dal 31 agosto 1949 al 8 agosto 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;577~art6 · fonte del testo