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Tanto il Consiglio nazionale che la Commissione amministratrice della Cassa possono nominare un comitato costituito di tre o piu' dei propri componenti per lo svolgimento dell'attivita' di rispettiva competenza, entro i limiti determinati con l'atto di nomina o successivamente.
Testo in vigore dal 31 agosto 1949 al 8 agosto 1991
