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[1]Il Consiglio nazionale delle Accademie e' presieduto dal presidente della Reale Accademia d'Italia ed ha due vice-presidenti nominati dal Ministro per l'educazione nazionale per la durata di due anni.
[2]Fanno parte del Consiglio i presidenti:
[3]delle quattro classi della Reale Accademia d'Italia;
[4]della Reale Accademia delle scienze dell'istituto di Bologna;
[5]della Reale Accademia della Crusca di Firenze;
[6]della Reale accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze; del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano;
[7]della Reale Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena;
[8]della Societa' Reale di Napoli;
[9]della Regia Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova;
[10]della Reale Accademia di scienze, lettere e belle arti di Palermo; della Reale Accademia nazionale dei Lincei di Roma;
[11]della Societa' italiana delle scienze (detta dei XL) di Roma;
[12]della Reale Insigne Accademia di belle arti denominata di San Luca di Roma;
[13]della Regia Accademia di Santa Cecilia di Roma;
[14]della Reale Accademia delle scienze di Torino;
[15]della Reale Accademia d'agricoltura di Torino;
[16]del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia.
[17]Fanno altresi' parte del Consiglio: un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, il presidente della Confederazione nazionale fascista professionisti e artisti e il direttore generale delle Accademie e biblioteche, affari generali e personale.
[18]Il cancelliere della Reale Accademia d'Italia assumera' le funzioni di segretario del Consiglio.
Testo in vigore dal 23 luglio 1938 al 16 dicembre 2009
