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[1]E' compito del Consiglio nazionale delle Accademie di promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano attraverso le attivita' dei singoli istituti, e di prestare la collaborazione nazionale alle ricerche e pubblicazioni promosse dall'Unione Accademica internazionale nell'ordine delle scienze filologiche, archeologiche, storiche, morali, politiche e sociali, in conformita' degli statuti della predetta Unione Accademica internazionale.

[2]Per il raggiungimento dei suoi fini il Consiglio nazionale delle Accademie puo' affidare l'esecuzione di particolari studi d'alto interesse nazionale ad uno o piu' enti culturali i quali, per ragioni di carattere locale o di particolare competenza, presentino maggiore possibilita' di condurli a buon fine.

Testo in vigore dal 23 luglio 1938 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1938-06-21;1031~art4 · fonte del testo

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