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Il Consiglio superiore delle Forze armate delibera a maggioranza di voti e con votazione palese eseguita in ordine inverso di grado o di anzianita'; in caso di parita', prevale il voto del presidente. Hanno voto deliberativo i membri ordinari e straordinari. Non hanno diritto a voto gli ufficiali, i funzionari e le personalita' civili di cui al precedente art. 8. Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza di non meno di due terzi dei membri ordinari e dei membri straordinari invitati alla riunione. Il parere su ciascun affare e' dato a mezzo del verbale di adunanza o delle adunanze in cui esso fu discusso. Nel verbale deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato della votazione, inserendo il parere della minoranza o delle minoranze. Il verbale e' trasmesso al Ministro dal presidente del Consiglio superiore o della sezione secondo che si riferisce a runioni plenarie o di sezione.

Testo in vigore dal 24 marzo 1951 al 2 giugno 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-01-09;167~art15 · fonte del testo