Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 giugno 2000 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r 25 ottobre 1999, n.556.
Abrogato dal 2 giugno 2000
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Articolo abrogato dal d.p.r 25 ottobre 1999, n.556.
Abrogato dal 2 giugno 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1951 al 2 giugno 2000. 152 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il Consiglio superiore delle Forze armate delibera a maggioranza di voti e con votazione palese eseguita in ordine inverso di grado o di anzianita'; in caso di parita', prevale il voto del presidente. Hanno voto deliberativo i membri ordinari e straordinari. Non hanno diritto a voto gli ufficiali, i funzionari e le personalita' civili di cui al precedente art. 8. Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza di non meno di due terzi dei membri ordinari e dei membri straordinari invitati alla riunione. Il parere su ciascun affare e' dato a mezzo del verbale di adunanza o delle adunanze in cui esso fu discusso. Nel verbale deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato della votazione, inserendo il parere della minoranza o delle minoranze. Il verbale e' trasmesso al Ministro dal presidente del Consiglio superiore o della sezione secondo che si riferisce a runioni plenarie o di sezione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R 25 OTTOBRE 1999, N.556
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-09;167~art15 · fonte del testo