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Quando il parere del Consiglio superiore delle Forze armate e' obbligatorio, nei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo, deve essere premessa la formula "udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate". Per i provvedimenti legislativi, la menzione del parere deve essere fatta nella relazione.

Testo in vigore dal 24 marzo 1951 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;167~art3 · fonte del testo