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((Il Consiglio superiore delle forze armate e' articolato in tre Sezioni: Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Esercito, Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina, Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Aeronautica. Il Consiglio superiore esamina in riunione plenaria le questioni che interessano piu' di una forza armata e per Sezione quelle che riguardano una sola forza armata. Peraltro, i progetti di contratti e transazioni di cui al successivo articolo 11, lettera f), che riguardano piu' forze armate ma per i quali sussiste, in relazione all'oggetto, una specifica competenza tecnica ovvero, in mancanza, un prevalente interesse di una di esse sono esaminati, per designazione del presidente del Consiglio superiore, dalla corrispondente Sezione del Consiglio, integrata per ciascuna delle altre forze armate interessate all'atto da un membro, ordinario o straordinario, con diritto a voto designato dal rispettivo presidente di Sezione)).

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 2 giugno 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1951 al 6 aprile 1968. 44 parole tolte, 121 parole aggiunte.

Il Consiglio superiore delle tolto: Forze armate siede aggiunto: forze armate e' articolato in tre Sezioni: Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Esercito, Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina, Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Aeronautica. Il Consiglio superiore esamina in riunione plenaria tolto: per le questioni che interessano piu' di una tolto: Forza armata; le questioni aggiunto: forza armata e per Sezione quelle che riguardano una sola tolto: Forza armata vengono invece esaminate per sezione. All'uopo, il Consiglio e' suddiviso in tre sezioni: Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione Esercito, Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione Marina, Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione Aeronautica aggiunto: forza armata. Peraltro, i progetti di contratti e transazioni di cui al successivo articolo 11, lettera f), che riguardano piu' forze armate ma per i quali sussiste, in relazione all'oggetto, una specifica competenza tecnica ovvero, in mancanza, un prevalente interesse di una di esse sono esaminati, per designazione del presidente del Consiglio superiore, dalla corrispondente Sezione del Consiglio, integrata per ciascuna delle altre forze armate interessate all'atto da un membro, ordinario o straordinario, con diritto a voto designato dal rispettivo presidente di Sezione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-01-09;167~art4 · fonte del testo