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Sono membri ordinari del Consiglio superiore delle Forze armate:

  • a)il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, piu' elevati in grado o piu' anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato Maggiore o Segretario generale. Detti ufficiali hanno le funzioni di presidente di sezione. Quello fra essi piu' elevato in grado o di maggiore anzianita' relativa esercita le funzioni di presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;
  • b)i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali possono farsi rappresentare dal Sottocapo del rispettivo Stato Maggiore;
  • c)i Segretari generali per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, i quali possono farsi rappresentare da un ufficiale generale addetto al proprio ufficio;
  • d)il generale di corpo d'armata, l'ammiraglio di squadra, il generale di squadra aerea piu' anziani che non rivestono le cariche di cui alle precedenti lettere a), b), c), con funzioni di vice presidenti di sezione;
  • e)un generale di brigata o colonnello dell'Esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello e un generale di brigata aerea o colonnello pilota, con funzioni di relatori per gli affari militari;
  • f)un generale di brigata o maggiore generale o colonnello dell'Esercito, o maggior generale o colonnello del Corpo del genio navale o delle Armi navali e un maggiore generale o colonnello del Genio aeronautico, con funzioni di relatori per gli affari tecnici;
  • g)un ispettore generale o direttore capo divisione del Ministero della difesa, per ciascuna Forza armata con funzioni di relatori per gli affari amministrativi. Il Ministro, il Sottosegretario di Stato e il Capo di Stato Maggiore della difesa hanno diritto di partecipare alle riunioni.

Testo in vigore dal 24 marzo 1951 al 20 aprile 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-01-09;167~art5 · fonte del testo