Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 giugno 2000 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r 25 ottobre 1999, n.556.
Abrogato dal 2 giugno 2000
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Articolo abrogato dal d.p.r 25 ottobre 1999, n.556.
Abrogato dal 2 giugno 2000
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7 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1977 al 2 giugno 2000. 338 parole tolte, 11 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Sono membri ordinari del Consiglio superiore delle Forze armate: a) il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, piu' elevati in grado o piu' anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, capo di stato maggiore, segretario generale, comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della guardia di finanza, consigliere militare del Presidente della Repubblica, capo di gabinetto di Ministro. Detti ufficiali hanno le funzioni di presidente di sezione. Quello fra essi piu' elevato in grado o di maggiore anzianita' relativa esercita le funzioni di presidente del Consiglio superiore delle forze armate;
tolto: b) i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali possono farsi rappresentare dal Sottocapo del rispettivo Stato Maggiore;
tolto: c) il segretario generale del Ministero della difesa, il quale puo' farsi rappresentare da un generale o da un ammiraglio addetto al suo ufficio;
tolto: d) il generale di corpo d'armata, l'ammiraglio di squadra, il generale di squadra aerea piu' anziani che non rivestono le cariche di cui alle precedenti lettere a), b), c), con funzioni di vice presidenti di sezione;
tolto: e) un generale di brigata o colonnello dell'Esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello e un generale di brigata aerea o colonnello pilota, con funzioni di relatori per gli affari militari;
tolto: f) un generale di brigata o maggiore generale o colonnello dell'Esercito, un maggior generale o colonnello del Corpo del genio navale o delle Armi navali e un maggiore generale o colonnello del Genio aeronautico, con funzioni di relatori per gli affari tecnici;
tolto: g) un ispettore generale o direttore capo divisione del Ministero della difesa, per ciascuna Forza armata con funzioni di relatori per gli affari amministrativi. Non possono far parte del Consiglio superiore, quali membri ordinari, gli ufficiali generali e ammiragli collocati in soprannumero agli organici, ai sensi dell'articolo 192 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quando abbiano sede di servizio fuori del territorio nazionale. Il Ministro, il Sottosegretario di Stato e il Capo di Stato Maggiore della difesa hanno diritto di partecipare alle riunioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R 25 OTTOBRE 1999, N.556
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-09;167~art5 · fonte del testo