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Sono membri straordinari del Consiglio superiore delle Forze armate:
- a)i comandanti delle grandi unita' terrestri, navali ed aeree;
- b)il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- c)il comandante generale della guardia di finanza;
- d)gli ispettori d'arma dell'Esercito e gli ispettori dei corpi del Genio navale, delle Armi navali e del Genio aeronautico;
- e)i comandanti militari territoriali dell'Esercito, i comandanti in capo di dipartimento marittimo, i comandanti militari marittimi autonomi, i comandanti di zona aerea territoriale e di aeronautica;
- f)il procuratore generale militare;
- g)i direttori generali e gli ispettori generali capi servizio del Ministero della difesa;
- h)i capi dei corpi di Sanita' e di Commissariato, qualora non rivestano la carica di direttori generali;
- i)l'ispettore generale delle Capitanerie di porto;
- l)un consigliere di Stato e un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 50, i quali possono essere sostituiti da supplenti di pari grado.
Testo in vigore dal 24 marzo 1951 al 2 giugno 2000
