Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 giugno 2000 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r 25 ottobre 1999, n.556.
Abrogato dal 2 giugno 2000
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Articolo abrogato dal d.p.r 25 ottobre 1999, n.556.
Abrogato dal 2 giugno 2000
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3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1951 al 2 giugno 2000. 151 parole tolte, 11 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Sono membri straordinari del Consiglio superiore delle Forze armate:
tolto: a) i comandanti delle grandi unita' terrestri, navali ed aeree;
tolto: b) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
tolto: c) il comandante generale della guardia di finanza;
tolto: d) gli ispettori d'arma dell'Esercito e gli ispettori dei corpi del Genio navale, delle Armi navali e del Genio aeronautico;
tolto: e) i comandanti militari territoriali dell'Esercito, i comandanti in capo di dipartimento marittimo, i comandanti militari marittimi autonomi, i comandanti di zona aerea territoriale e di aeronautica;
tolto: f) il procuratore generale militare;
tolto: g) i direttori generali e gli ispettori generali capi servizio del Ministero della difesa;
tolto: h) i capi dei corpi di Sanita' e di Commissariato, qualora non rivestano la carica di direttori generali;
tolto: i) l'ispettore generale delle Capitanerie di porto;
tolto: l) un consigliere di Stato e un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 50, i quali possono essere sostituiti da supplenti di pari grado.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R 25 OTTOBRE 1999, N.556
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1951-01-09;167~art6 · fonte del testo