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Il presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, i presidenti e i vice presidenti di sezione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa. I membri ordinari relatori sono nominati con decreto del Ministro per la difesa su proposta del rispettivo presidente di sezione. Il consigliere di Stato, l'avvocato dello Stato e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro per la difesa, su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale dello Stato.

Testo in vigore dal 24 marzo 1951 al 2 giugno 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;167~art9 · fonte del testo