Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 giugno 2000 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r 25 ottobre 1999, n.556.
Abrogato dal 2 giugno 2000
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Articolo abrogato dal d.p.r 25 ottobre 1999, n.556.
Abrogato dal 2 giugno 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1951 al 2 giugno 2000. 85 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, i presidenti e i vice presidenti di sezione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa. I membri ordinari relatori sono nominati con decreto del Ministro per la difesa su proposta del rispettivo presidente di sezione. Il consigliere di Stato, l'avvocato dello Stato e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro per la difesa, su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale dello Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R 25 OTTOBRE 1999, N.556
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-09;167~art9 · fonte del testo