Istituzione del Consorzio per il porto di Civitavecchia
Art. 16 — Prestiti
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Allo scopo di assolvere i compiti previsti dalla presente legge il Consorzio, in caso di necessita', ha facolta' di concludere prestiti o altre operazioni finanziarie nei modi ed alle condizioni stabilite dall'assemblea. Tali deliberazioni dell'assemblea sono soggette alla approvazione dei Ministeri del tesoro e della marina mercantile.
Testo in vigore dal 18 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
