Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Allo scopo di assolvere i compiti previsti dalla presente legge il Consorzio, in caso di necessita', ha facolta' di concludere prestiti o altre operazioni finanziarie nei modi ed alle condizioni stabilite dall'assemblea. Tali deliberazioni dell'assemblea sono soggette alla approvazione dei Ministeri del tesoro e della marina mercantile.

Testo in vigore dal 18 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;223~art16 · fonte su Normattiva