Art. 17 — Esercizio finanziario
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. 62 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura, dell'esercizio finanziario l'assemblea deve procedere all'approvazione del rendiconto consuntivo del Consorzio. Tale rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo devono essere rimessi per ratifica, rispettivamente entro il mese di maggio e di settembre, ai Ministeri della marina mercantile e del tesoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-09;223~art17 · fonte del testo