Art. 17 — Esercizio finanziario
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L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura, dell'esercizio finanziario l'assemblea deve procedere all'approvazione del rendiconto consuntivo del Consorzio. Tale rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo devono essere rimessi per ratifica, rispettivamente entro il mese di maggio e di settembre, ai Ministeri della marina mercantile e del tesoro.
Testo in vigore dal 18 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
