Istituzione del Consorzio per il porto di Civitavecchia
Art. 18 — Fondo di riserva
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L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario dovra' essere destinato ad eliminare l'eventuale disavanzo degli esercizi precedenti. L'eccedenza sara' devoluta ad un fondo di riserva.
Testo in vigore dal 18 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
