Istituzione del Consorzio per il porto di Civitavecchia
Art. 2 — Scopi
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Il Consorzio ha i seguenti scopi:
- a)promuovere, ai fini dello sviluppo del porto, la realizzazione delle opere previste dal piano regolatore e delle relative attrezzature;
- b)provvedere all'esecuzione delle opere, e all'apprestamento delle attrezzature stesse, da finanziare attraverso il concorso dello Stato e il contributo degli enti locali ai sensi delle norme vigenti, ferme restando le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici nelle materie di sua competenza;
- c)provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere e delle attrezzature, escluse quelle ferroviarie, nonche' ai servizi di pulizia e di illuminazione del porto;
- d)provvedere al riscatto ed alla gestione dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco e il movimento in genere delle merci nonche' alla gestione della stazione marittima passeggeri;
- e)regolamentare il lavoro nell'ambito portuale, sentito il Consiglio del lavoro portuale, col potere di determinare le tariffe nei confronti degli imprenditori, degli intermediari e dei lavoratori
- f)amministrare, nell'ambito portuale, i beni di demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, nell'osservanza delle disposizioni del Codice della navigazione, col potere di fare concessioni per un periodo di tempo non superiore a 15 anni;
- g)studiare, promuovere ed adottare provvedimenti atti a favorire l'incremento dei traffici nel porto di Civitavecchia, nonche' quello commerciale e industriale dell'entroterra, in rapporto a tali traffici.
Testo in vigore dal 18 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
