Istituzione del Consorzio per il porto di Civitavecchia

Art. 24 — Consegna di beni di proprietà dello Stato

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Le aree, i beni e le opere appartenenti al Demanio marittimo, nonche' le attrezzature e tutti gli altri beni di proprieta' dello stato esistenti nell'ambito portuale, ad eccezione di quelli occorrenti al servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio, con le modalita' di cui all'articolo 36 del regolamento, per la esecuzione del Codice della navigazione.

Testo in vigore dal 18 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;223~art24 · fonte del testo