Art. 24 — Consegna di beni di proprietà dello Stato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le aree, i beni e le opere appartenenti al Demanio marittimo, nonche' le attrezzature e tutti gli altri beni di proprieta' dello stato esistenti nell'ambito portuale, ad eccezione di quelli occorrenti al servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio, con le modalita' di cui all'articolo 36 del regolamento, per la esecuzione del Codice della navigazione.
Testo in vigore dal 18 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
