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All'atto della cessazione del Consorzio tutti i beni ricevuti in consegna a norma del precedente articolo ed i relativi incrementi saranno riconsegnati all'Amministrazione della marina mercantile. Gli avanzi netti di gestione, il fondo di riserva e qualsiasi altro residuo attivo del Consorzio saranno devoluti allo Stato.

Testo in vigore dal 18 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;223~art25 · fonte su Normattiva