par. 1. La riconsegna del bagaglio si effettua verso restituzione dello scontrino e, se del caso, contro pagamento delle spese che gravano sulla spedizione. La ferrovia ha il diritto, senza esservi tenuta, di accertare se il possessore dello scontrino ha titolo ad ottenere la riconsegna. par. 2. Sono assimilati alla riconsegna al possessore dello scontrino, se conformi alle prescrizioni in vigore nella stazione di riconsegna:
- a)la consegna del bagaglio alle autorita' doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro depositi, quando questi non si trovano sotto la custodia della ferrovia;
- b)l'affidamento degli animali vivi a un terzo. par. 3. Il possessore dello scontrino puo' chiedere la riconsegna dei bagagli all'ufficio della stazione destinataria, quando sia decorso, dopo l'arrivo del treno con il quale i bagagli dovevano essere trasportati, il tempo occorrente per mettere il bagaglio a sua disposizione e, se del caso, per l'adempimento delle formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative. par. 4. In mancanza di restituzione dello scontrino, la ferrovia e' obbligata a riconsegnare i bagagli soltanto a colui che provi il suo diritto; se tale prova appare insufficiente, la ferrovia puo' esigere una cauzione. par. 5. I bagagli vengono riconsegnati nella stazione per la quale sono stati registrati. Tuttavia, se il possessore dello scontrino lo abbia richiesto in tempo utile, se le circostanze lo permettano e se le prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative non vi si oppongano, i bagagli possono essere restituiti nella stazione di partenza o riconsegnati in una stazione intermedia contro restituzione dello scontrino del bagaglio e, inoltre, se le tariffe lo esigono, verso presentazione del biglietto. par. 6. Il possessore dello scontrino a cui i bagagli non siano riconsegnati secondo quanto previsto nel par. 3, puo' esigere l'annotazione, nello scontrino stesso, del giorno e dell'ora in cui e' stata richiesta la riconsegna. par. 7. Se l'avente diritto ne fa richiesta, la ferrovia e' tenuta a procedere, in sua presenza, alla verifica dei bagagli per l'accertamento di un asserito danno. L'avente diritto puo' rifiutare il ritiro dei bagagli se la ferrovia non da' corso alla sua richiesta. par. 8. Per tutto quanto non previsto, la riconsegna dei bagagli viene effettuata in conformita' delle prescrizioni in vigore nella, stazione che provvede alla riconsegna dei medesimi.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
