Istituzione del Consorzio per il porto di Civitavecchia

Art. 4 — Disponibilità finanziarie

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Per l'assolvimento dei propri compiti di istituto il Consorzio dispone:

  • a)dei contributi deliberati dagli enti locali;
  • b)dei contributi a carico degli altri enti consorziati, il cui ammontare sara' stabilito con decreto del Presidente della Repubblica - nei limiti rispondenti alle finalita' consortili -, su proposta del Ministro per la, marina mercantile di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per i lavori pubblici, sentita l'assemblea del Consorzio;
  • c)dei proventi delle gestioni di cui alla lettera d) dell'articolo 2 delle concessioni demaniali di cui alla lettera f) dello stesso articolo;
  • d)delle eventuali contribuzioni agli enti economici e istituti di credito comunque interessati allo sviluppo ed all'esercizio del porto, di Civitavecchia;
  • e)dei lasciti, donazioni ed oblazioni, nonche' delle somme a qualsiasi altro titolo provenienti al Consorzio stesso.

Testo in vigore dal 18 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;223~art4 · fonte su Normattiva