Art. 5 — Contributi dello Stato
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Per le spese di manutenzione ordinaria dei beni indicati nella lettera c) dell'articolo 2, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a corrispondere al Consorzio un contributo annuale nella misura riconosciuta necessaria, in base al preventivo presentato dal Consorzio al Ministro stesso. Inoltre per consentire ai Consorzio di fronteggiare le spese di avviamento e di organizzazione dei servizi e degli uffici il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere un contributo annuale, nella misura che sara' riconosciuta necessaria, per ognuno dei primi cinque esercizi finanziari del Consorzio.
Testo in vigore dal 18 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
