La somma globale di 2500 milioni, di cui all'art. 1, sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 340 milioni nell'esercizio 1960-61 e lire 240 milioni in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1969-70. ((Una quota non superiore al 15 per cento degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma, potra' essere destinata, a partire dall'anno 1966, a oneri di carattere generale e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonche' alle spese occorrenti per compensi agli estranei all'Amministrazione dello Stato, utilizzati per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia. La somma corrispondente a detta quota sara' annualmente ripartita, con decreti del Ministro per il tesoro, fra i vari capitoli relativi a tali spese dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)).

Testo vigente dal 7 aprile 1967

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;15~art5 · fonte su Normattiva