Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Alle infermiere volontarie le quali riportino in servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite, lesioni o infermita' o subiscano aggravamento di esse, nonche' alle loro famiglie quando da tali ferite, lesioni o infermita' derivi la morte, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra. Ai soli fini di tale applicazione le infermiere volontarie sono equiparate al grado di sottotenente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-10-26;1785~art4 · fonte del testo