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Alle infermiere volontarie le quali riportino in servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite, lesioni o infermita' o subiscano aggravamento di esse, nonche' alle loro famiglie quando da tali ferite, lesioni o infermita' derivi la morte, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra. Ai soli fini di tale applicazione le infermiere volontarie sono equiparate al grado di sottotenente.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010
