Art. 7 — Regolamento di attuazione
Con regolamento da emanare entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:
- a)individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, le modalita' di gestione del Fondo;
- b)individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge;
- c)stabilire i principi cui dovra' uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP in relazione a quanto previsto dalla presente legge;
- d)individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'articolo 3;
- e)prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime;
- f)disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilita' finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;
- g)disciplinare la procedura e la modalita' di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore prevista dall'articolo 6, comma 4. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere.
Testo vigente dal 10 gennaio 2000
