Art. 21 — Regolamento di attuazione
Con regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:
- a)razionalizzare ed armonizzare le procedure relative alla concessione dell'elargizione a favore delle vittime dell'estorsione e alla concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonche' unificare i Fondi di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge;
- b)stabilire i principi cui dovra' uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP;
- c)snellire e semplificare le procedure di cui alla lettera a), con particolare riguardo agli adempimenti istruttori da attribuire al prefetto competente per territorio, al fine di assicurare alle procedure stesse maggiore celerita' e speditezza, secondo criteri idonei ad assicurare la tutela della riservatezza degli interessati, in particolare in caso di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria;
- d)individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'articolo 19;
- e)individuare, nei casi in cui l'elargizione a carico del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura sia stata richiesta per il ristoro di un danno conseguente a lesioni personali, le relative modalita' di accertamento medico;
- f)prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 18, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere.
Testo vigente dal 3 marzo 1999
