Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso.
- Art. 1 — Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso
- Art. 1-bis — (Altre forme eventuali di finanziamento)
- Art. 2 — Modifiche all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575
- Art. 3 — Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti
- Art. 4 — Accesso al Fondo
- Art. 5 — Domanda per l'accesso al Fondo
- Art. 6 — Gestione delle domande per l'accesso al Fondo
- Art. 7 — Regolamento di attuazione
- Art. 7-bis — (Ulteriore regolamento di attuazione)
- Art. 8 — Copertura finanziaria
- Art. 9 — Disposizioni transitorie