Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso

Art. 2 — Modifiche all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575

All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";
  • b)al comma 1, lettera b), dopo la parola: "titoli" sono inserite le seguenti: ", al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";
  • c)al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";
  • d)al comma 3, lettera b), dopo le parole: "interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";
  • e)al comma 3, lettera c), dopo le parole: "interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso".

Testo vigente dal 10 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1999-12-22;512~art2 · fonte su Normattiva