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Ai consorzi di produttori agricoli che si costituiscono per la difesa attiva e passiva di produzioni intensive, con particolare riguardo a quelle viticole, frutticole e olivicole, contro la grandine, le gelate e le brinate, possono essere concesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalita' associative. Le stesse provvidenze possono essere concesse alle associazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, nonche' alle cooperative di produttori agricoli di primo e secondo grado e ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto al fine di adattarlo all'espletamento delle attivita' previste dai successivi articoli, ottengano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il riconoscimento di idoneita' allo svolgimento delle attivita' medesime.

Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364~art14 · fonte su Normattiva