Art. 18 — Vigilanza sui consorzi
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I consorzi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha la potesta' di intervenire, pure in via surrogatoria, per assicurarne il buon funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, anche mediante lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria e la nomina di un commissario. Per i consorzi che raggruppano produttori con un raccolto globale superiore a 750 mila quintali il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' nominare un proprio delegato nel consiglio di amministrazione, con diritto di far parte del consiglio di gestione della cassa previsto dal successivo articolo 20.
Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004
