Art. 2 — Procedure per l'impiego del fondo
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Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse, secondo le modalita' stabilite nei successivi articoli, in caso di eccezionali calamita' naturali o di eccezionali avversita' atmosferiche, riferibili a determinati eventi, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole. A tal fine, l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica per gli eventi che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge e' dichiarata, in relazione a ciascun evento con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste ((...)), entro 50 giorni dalla data dell'evento dannoso. Entro i successivi 30 giorni sono ammessi gli eventuali decreti di rettifica, su istanza degli interessati o di ufficio. Con gli stessi decreti verranno indicati gli specifici interventi da adottarsi nell'ambito delle provvidenze previste dalla presente legge e delimitate le zone danneggiate ai fini degli interventi di cui ai successivi articoli 4, primo comma, e 5. ((...)) I provvedimenti di cui al comma precedente saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni a statuto speciale interessate nonche' quelli delle regioni a statuto ordinario quando saranno costituite. ((Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste da perfezionarsi non oltre il 20 febbraio e il 30 agosto di ciascun anno, viene stabilito l'importo da prelevarsi dal Fondo per gli interventi di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c))). L'entita' della spesa per il pronto intervento nel settore delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana e per la riparazione o ricostruzione delle opere medesime sara' stabilita in via provvisoria nel limite del 10 per cento della dotazione annuale del "Fondo" con i decreti di cui ai precedenti commi, avuto riguardo alle altre esigenze considerate dalla presente legge, e in via definitiva entro il 31 dicembre in relazione, alle disponibilita' residue sulle dotazioni del "Fondo". La prima, ed eventualmente la seconda, annualita' relative ai contributi dipendenti dalle richiamate agevolazioni creditizie faranno carico alla somma da prelevarsi dal "Fondo" ai sensi dei precedenti commi. Le successive annualita' saranno iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 ottobre 1976, n.750)).
Testo in vigore dal 16 novembre 1976 al 8 maggio 2004
