Art. 24 — Procedure finanziarie
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I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche. Per la emissione dei buoni poliennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941. Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalita' di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267. Alle spese ed eventualmente alla prima di interessi delle operazioni finanziarie si provvede con una corrispondente maggiorazione dei ricavi netti. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei singoli esercizi, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004
