Art. 29-sexies — Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82
Testo vigente dal 1 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82
Testo vigente dal 1 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 2003
Collegamenti
Art. 35 — Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata
I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata: a) sia riservata; b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni…
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82…
Art. 20 — Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata…
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82…
Art. 32
Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica…
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art29sexies · fonte su Normattiva