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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad attuare le seguenti misure di pronto intervento:

  • a)sovvenzioni ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 18 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, a favore dei conduttori di aziende agricole che si trovino nelle condizioni previste dalle medesime disposizioni di legge;
  • b)immediato ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con le modalita' di cui all'articolo 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142;
  • c)concorso, fino all'importo massimo del 90 per cento; nelle spese necessarie per attenuare il danno ai prodotti, con particolare riguardo a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, ricondizionamento, lavorazione e trasformazione.

Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364~art3 · fonte su Normattiva