Il comitato esecutivo e' composto, oltre che dal presidente dell'Ente, da:

  • a)il presidente della provincia di Napoli, o dal suo delegato di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b);
  • b)il sovrintendente ai monumenti per la provincia di Napoli;
  • c)due dei rappresentanti di cui all'articolo 5, primo comma, lettera c), eletti dal consiglio di amministrazione. Spettano al comitato esecutivo l'attuazione delle deliberazioni con carattere definitivo adottate dal consiglio di amministrazione, e le decisioni relative ai lavori di pronto intervento di cui al punto c) dell'articolo 2.

Testo vigente dal 11 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-29;578~art8 · fonte su Normattiva