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Il controllo sulla regolarita' della gestione del Fondo gestione viene esercitato da un collegio di sindaci composto da cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono designati: tre rispettivamente dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro della marina mercantile e due dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali e degli utenti portuali maggiormente rappresentative, scelti tra persone di particolare competenza. I membri supplenti sono designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali e degli utenti portuali maggiormente rappresentative, tra persone di particolare competenza. Il collegio dei sindaci esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili; esso dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Il Ministro della marina mercantile provvede a richiedere le designazioni ed a formalizzare la costituzione del collegio dei sindaci con lo stesso decreto di costituzione del comitato o con separato decreto. L'ammontare dei compensi annui e dei gettoni di presenza del collegio dei sindaci e' stabilito con delibera del comitato di amministrazione.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1981 al 24 gennaio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-02-17;26~art6 · fonte su Normattiva