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Il controllo sulla regolarita' della gestione del Fondo gestione viene esercitato da un collegio di sindaci composto da cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono designati: tre rispettivamente dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro della marina mercantile e due dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali e degli utenti portuali maggiormente rappresentative, scelti tra persone di particolare competenza. I membri supplenti sono designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali e degli utenti portuali maggiormente rappresentative, tra persone di particolare competenza. Il collegio dei sindaci esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili; esso dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Il Ministro della marina mercantile provvede a richiedere le designazioni ed a formalizzare la costituzione del collegio dei sindaci con lo stesso decreto di costituzione del comitato o con separato decreto. L'ammontare dei compensi annui e dei gettoni di presenza del collegio dei sindaci e' stabilito con delibera del comitato di amministrazione.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1981 al 24 gennaio 1990
