Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, e' sostituito dal seguente: "Il collegio dei sindaci esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e trasmette, altresi', annualmente al Ministero della marina mercantile una relazione sullo andamento finanziario del Fondo gestione. Il collegio dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato".

Testo vigente dal 20 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-13;469~art11 · fonte su Normattiva