Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
Art. 5 — Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo
I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati e devono essere consegnati alla Direzione generale del tesoro che provvede al loro annullamento.
Testo vigente dal 2 novembre 1993
