Art. 2 — Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale
Al fine di celebrare la Giornata nazionale, le province o gli enti territoriali di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze possono promuovere e organizzare manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, volti a diffondere la conoscenza della strage avvenuta il 2 luglio 1940 e a conservare la memoria dei 446 italiani periti nel naufragio dell'Arandora Star.
Testo vigente dal 27 luglio 2026
