capo III — COMPETENZA E PROCEDIMENTO PENALE DEL GIUDICE DI PACE CAPO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1999, N. 468
- Art. 35 — (Delega al Governo in materia penale). 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38
- Art. 36 — Competenza in materia penale del giudice di pace
- Art. 37 — Procedimento penale innanzi al giudice di pace
- Art. 38 — (Entrata in vigore del decreto legislativo). 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1 gennaio 1996