Indice completo degli articoli
Miscellanea
Istituzione del giudice di pace
Legge 21 novembre 1991, n. 374
- Aggiornato al
- 1 gennaio 2022
- Articoli
- 56
- Versioni storiche
- 119
Capo I — Del giudice di paceartt. 1-16
- Art. 1Istituzione e funzioni del giudice di pace
- Art. 2(Sede e circondario degli uffici del giudice di pace)
- Art. 3Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di paceabrogato
- Art. 4Ammissione al tirocinioabrogato
- Art. 4-bisTirocinio e nominaabrogato
- Art. 5Requisiti per la nominaabrogato
- Art. 6Corsi per i giudici di paceabrogato
- Art. 7(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)abrogato
- Art. 8Incompatibilitàabrogato
- Art. 8-bis(Limiti all'esercizio della professione forense). 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizioabrogato
- Art. 9Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinariabrogato
- Art. 10Doveri del giudice di paceabrogato
- Art. 10-bis(Divieto di applicazione o supplenza)abrogato
- Art. 10-ter(Richiesta di trasferimento e concorso di domande)abrogato
- Art. 10-quater(Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati)
- Art. 11Indennità spettanti al giudice di paceabrogato
- Art. 12Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario
- Art. 13Notificazione degli atti
- Art. 14Locali, attrezzature e servizi degli uffici del Giudice di Pace
- Art. 15Coordinatore dell'ufficio del giudice di paceabrogato
- Art. 16Sorveglianza
Capo II — Competenze e procedimento civile del giudice di paceartt. 17-34
- Art. 17Competenza del giudice di pace
- Art. 18Competenza del pretore
- Art. 19Connessione
- Art. 20Patrocinio
- Art. 21Giudizio secondo equità
- Art. 22Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
- Art. 23Poteri istruttori del giudice
- Art. 24Querela di falso
- Art. 25Forma della domanda
- Art. 26Rappresentanza davanti al giudice di pace
- Art. 27Contenuto della domanda
- Art. 28Costituzione delle parti
- Art. 29Trattazione della causa
- Art. 30Decisione
- Art. 31Conciliazione in sede non contenziosa
- Art. 32Termini per le impugnazioni
- Art. 33Impugnazione
- Art. 34Giudice dell'appello
Capo III — Competenza e procedimento penale del giudice di pace capo abrogato dalla l. 24 novembre 1999, n. 468artt. 35-38abrogato
- Art. 35(Delega al Governo in materia penale). 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38abrogato
- Art. 36Competenza in materia penale del giudice di paceabrogato
- Art. 37Procedimento penale innanzi al giudice di paceabrogato
- Art. 38(Entrata in vigore del decreto legislativo). 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1 gennaio 1996abrogato
Capo IV — Nome di coordinamento, transitorie e finaliartt. 39-51
- Art. 39Coordinamento
- Art. 40Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta
- Art. 41Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e francese
- Art. 42Norme di coordinamento e di attuazione
- Art. 43Cause pendenti
- Art. 44Soppressione degli uffici dei giudici conciliatoriabrogato
- Art. 45Dei giudici
- Art. 46Regime fiscale
- Art. 47Abrogazioni
- Art. 48Copertura finanziaria
- Art. 49(Efficacia di singole disposizioni)
- Art. 50Entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353
- Art. 51Disciplina transitoria per l'attività di notificazione degli attiabrogato
