Istituzione del giudice di pace
Art. 35 — (Delega al Governo in materia penale). 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38
Articolo abrogato dalla l. 24 novembre 1999, n. 468.
Abrogato dal 30 dicembre 1999
