Istituzione del giudice di pace

Art. 35 — (Delega al Governo in materia penale). 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38

Articolo abrogato dalla l. 24 novembre 1999, n. 468.

Abrogato dal 30 dicembre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art35 · fonte su Normattiva