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[1]Gli aiutanti di battaglia provenienti dai militari di carriera continuano - a1 termine della guerra durante la quale hanno compiuto le azioni che hanno dato luogo al conferimento del grado di aiutante di battaglia - e prestar servizio col grado acquistato in guerra; gli altri seguono le sorti della loro classe.

[2]Tutti conservano il grado e la relativa uniforme, anche dopo compiuti i rispettivi obblighi di servizio.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1943 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1755~art3 · fonte del testo